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Co.co.co. sportive dilettantistiche per i dipendenti pubblici: nuove regole

01/10/2024

Nuove regole con l’entrata in vigore della Legge n. 106/2024 del 29/07/2024 di conversione del D.L. n. 71/2024 (c.d. Decreto Sport) che dettano adempimenti a carico delle ASD e delle SSD nell’ipotesi in cui il lavoratore sportivo sia contestualmente dipendente pubblico.


In via generale i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e purché l’attività da svolgere non sia in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell’amministrazione e con il buon andamento della stessa.

Dal 1° giugno 2024, per le prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici che comportano un corrispettivo fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui, al pari dei volontari, sarà sufficiente una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza da parte del lavoratore sportivo. Diversamente, qualora sia prevista una corresponsione di un compenso complessivo di importo superiore a 5.000 euro resta necessaria la richiesta di specifica autorizzazione alla Pubblica Amministrazione di appartenenza che viene rilasciata o rigettata entro 30 giorni dalla richiesta.

Se, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza da parte del datore di lavoro pubblico, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata nel regime amministrativo del “silenzio assenso”.

Pertanto, per:
• compensi complessivi fino a 5.000 euro annui: Comunicazione alla P.A.
• compensi complessivi oltre i 5.000 euro annui: Autorizzazione dalla P.A.
gli Enti sportivi che erogano compensi superiori a 5.000 euro annui sono tenuti a comunicare, alla Pubblica Amministrazione di appartenenza, i compensi corrisposti ai dipendenti pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 11 d.lgs. 165/2001. La comunicazione deve ora essere effettuata, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento oppure alla cessazione del rapporto di lavoro se avvenuta prima e non più entro 15 giorni dall’erogazione del compenso.